18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

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mercoledì 9 marzo 2016

Detrazioni fiscali 2016 per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è un’agevolazione strutturale, fissata originariamente (dl 201/2011) al 36% per un importo complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Aliquota e tetto, tuttavia, possono variare: la Legge di Stabilità (208/2015), per esempio, concede per il 2016 un bonus del 50% fino a 96.000 euro di spesa per immobile. Dal 1° gennaio 2017, in assenza di altre modifiche, la detrazione ritornerà al 36% con il limite di 48.000 euro.

Guida in pillole alla detrazione fiscale 2016 sulle spese per interventi di ristrutturazione edilizia: requisiti, calcolo e modalità di fruizione del bonus

=> Guida 2016 alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni

In generale, tra le più recenti novità spicca la maggiore detrazione Irpef e Ires per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive) e la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

Bonus ristrutturazione

Rientrano nel bonus ristrutturazione le spese sostenute per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali nel territorio dello Stato. Per calcolare la detrazione occorre far riferimento al totale delle spese sostenute con il criterio di cassa. Tale importo va ripartito tra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Il bonus è ammesso fino a quando si trova capienza nell’imposta Irpef annuale. La parte eccedente non potrà essere recuperata neanche in esercizi successivi. Esempio: Irpef complessiva pari a 1.000 euro; quota annuale detraibile pari a 1.500 euro. La quota eccedente di 500 euro non potrà essere recuperata né chiesta a rimborso.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. Se si vende casa prima dei dieci anni, si può scegliere se continuare a godere delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferirne il diritto all’acquirente (se persona fisica).

Beneficiari

Possono fruire della detrazione i seguenti contribuenti assoggettati a Irpef:
  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento;
  • locatari e comodatari;
  • soci di cooperative;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
  • soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni degli imprenditori individuali.

Interventi ammessi

  • Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza);
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione di barriere architettoniche e installazione di strumenti in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Adempimenti

Per fruire dell’agevolazione è necessario: l’invio della comunicazione all’Asl competente; il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento (banche e poste tratterranno una ritenuta d’acconto dell’8% sulle imposte sul reddito dovuta dall’impresa che effettua il lavori); il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del destinatario del pagamento.

=> Detrazione ristrutturazioni: il bonifico parlante

 Di contro, non è più necessaria la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara nè l’indicazione del costo della manodopera nella fattura dei lavori

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